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RSPP - Acf Macaluso Engineering

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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]

[Fonte: D.Lgs. 81]

Articolo 2 -   Definizioni
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti  professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di  prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali  di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);  
OBBLIGHI DI CREARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINARE IL RESPONSABILE DEL SPP
[Fonte: D.Lgs. 81/2008]

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione  prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche  presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti  professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e  disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire  pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in  possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione  del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell’azienda ovvero  dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità  in materia.

6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è  comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive  modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e  successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f)  nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico  servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio  e per la designazione degli addetti e del responsabile.

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Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e  protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni  o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un  titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con  verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro  e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e  protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con  verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di  natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle  attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi  precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo  di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle  dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi  secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo  nazionale dei Vigili del Fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica  amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di  lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo di cui al comma  2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale  LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U.  n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica  e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4  di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato  nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai  sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere  conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai  corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei  percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio  prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e  dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo  dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui  all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi  dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di  avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.75

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento  secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei  confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2,  comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27676, e successive modificazioni se  concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica  e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione  e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal  fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari  disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera  comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti  locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e  sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di  responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato  numero di addetti.

PRODOTTI E SERVIZI D'INTERESSE DEL RSPP
017.1 Corso Aggiornamento RSPP Rischio Amianto
RSPP
Corso di aggiornamento ASPP/RSPP “Il Responsabile Amianto e l'Addetto al censimento MCA"
Ore didattiche: 24
Modalità: in aula o in videoconferenza
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto250.00 €
Aggiornamento ASPP Quinquennale [ID-36]
RSPP
ID.36| Corso di Aggiornamento ASPP Quinquennale
Ore didattiche: 20
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto200.00 €
Aggiornamento RSPP Quinquennale [ID-35]
RSPP
ID.35| Corso di Aggiornamento RSPP Quinquennale
Ore didattiche: 40
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto300.00 €
Formazione RSPP Modulo C [ID-34]
RSPP
ID.34| Corso di Formazione RSPP Modulo C
Ore didattiche: 24
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto240.00 €
Formazione RSPP/ASPP - Modulo A [ID-28]
RSPP
ID.28| Corso di Formazione RSPP/ASPP Modula A
Ore didattiche: 28
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto280.00 €
Formazione RSPP/ASPP - Modulo B [ID-29]
RSPP
ID.29| Corso di Formazione RSPP/ASPP Modula B
Ore didattiche: 48
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto480.00 €
Formazione RSPP/ASPP - Modulo B-SP1 (Agricoltura e Pesca) [ID-30]
RSPP
ID.30| Corso di Formazione RSPP/ASPP - Modulo B-SP1 (Agricoltura e Pesca)
Ore didattiche: 12
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto150.00 €
Formazione RSPP/ASPP - Modulo B-SP2 (Estrazioni minerali, costruzioni...) [ID-31]
RSPP
ID.31| Corso di Formazione RSPP/ASPP - Modulo B-SP2 (Estrazioni minerali, costruzioni...)
Ore didattiche: 16
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto180.00 €
Formazione RSPP/ASPP - Modulo B-SP3 (Sanità residenziale) [ID-32]
RSPP
ID.32| Corso di Formazione RSPP/ASPP Modulo B-SP3 (Sanità residenziale)
Ore didattiche: 12
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto150.00 €
Formazione RSPP/ASPP - Modulo B-SP4 (Chimico- Petrolchimico) [ID-33]
RSPP
ID.33| Corso di Formazione RSPP/ASPP Modulo B-SP4 (Chimico- Petrolchimico)
Ore didattiche: 16
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto180.00 €
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Viale Regione Siciliana, 8165
90147 Palermo
P.Iva: 05946800827
Tel.: 091 746 5898  - email: info@acfmacaluso.com


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