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Addetti Primo Soccorso - Acf Macaluso Engineering

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Addetti Primo Soccorso
"Pronto Soccorso Aziendale? Ci Pensano gli addetti al Primo Soccorso!"

Art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro […] e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […]
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; […]
Articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
[…]
1-bis. Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, nelle imprese e unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto dall'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.  […]
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.
Comma inserito dal D.Lgs. 03/08/09, n. 106 in vigore dal 20/08/09.
Articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 [primo soccorso] e 46 [prevenzione incendi];
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.  […]
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o nelle scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[…]
CORSI OFFERTI D'INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO
Aggiorn. Primo Soccorso - Gruppo A, 6h [ID-26]
Addetti all'emergenza
ID.26| Corso di Aggiornamento per addetto Primo Soccorso
per imprese di Gruppo A
Ore didattiche: 6
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto90.00 €
Aggiorn. Primo Soccorso - Gruppo B-C, 4h [ID-27]
Addetti all'emergenza
ID.27| Corso di Aggiornamento per addetto Primo Soccorso
per imprese di Gruppo B-C
Ore didattiche: 4
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto80.00 €
Aggiornamento Addetto antincendio - Livello 1 [ID-39A]
Addetti all'emergenza
ID.39A| Aggiornamento Addetto antincendio | Livello 1
Ore didattiche: 2
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
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Aggiornamento Addetto antincendio Livello 2 [ID-40A]
Addetti all'emergenza
ID.40A| Corso Aggiornamento Addetto antincendio | Livello 2
Ore didattiche: 5
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto100.00 €
Aggiornamento Addetto antincendio Livello 3 [ID-41A]
Addetti all'emergenza
ID.41A| Aggiornamento Addetto antincendio - Livello 3
Ore didattiche: 8
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto120.00 €
Corso Addetto antincendio- Livello 1 [ID-39]
Addetti all'emergenza
ID.39| Corso Addetto antincendio - Livello 1
Ore didattiche: 4
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto100.00 €
Corso Addetto antincendio Livello 2 [ID-40]
Addetti all'emergenza
ID.40| Corso Addetto antincendio - Livello 2
Ore didattiche: 8
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto120.00 €
Corso Addetto antincendio Livello 3 [ID-41]
Addetti all'emergenza
ID.41| Corso Addetto antincendio - Livello 3
Ore didattiche: 16
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto150.00 €
Primo Soccorso (aziende di Gruppo A 16h [ID-24]
Addetti all'emergenza
ID.24| Corso di Formazione per addetto Primo Soccorso
per imprese di Gruppo A
Ore didattiche: 16
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto160.00 €
Primo Soccorso (aziende di Gruppo B-C 12h [ID-25]
Addetti all'emergenza
ID.25| Corso di Formazione per addetto Primo Soccorso
per imprese di Gruppo B-C
Ore didattiche: 12
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Prezzo senza sconto120.00 €
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