Addetti Primo Soccorso
"Pronto Soccorso Aziendale? Ci Pensano gli addetti al Primo Soccorso!"
Art. 18, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Obblighi
del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro
[…] e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […]
b) designare
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza; […]
Articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
[…]
1-bis. Salvo che
nei casi di cui all'art. 31, comma 6, nelle imprese e unità produttive fino
a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione,
anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno all'azienda o all'unità produttiva o a servizi
esterni così come previsto dall'articolo 31, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al
comma 2-bis. […]
2-bis. Il datore di
lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare
gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.
Comma
inserito dal D.Lgs. 03/08/09, n. 106 in vigore dal 20/08/09.
Articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Informazione
ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi per la
salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure
che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei
luoghi di lavoro;
c) sui nominativi
dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 [primo soccorso] e 46 [prevenzione incendi];
d) sui nominativi del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del
medico competente. […]
4. Il contenuto
della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il
datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell’azienda.
2. La durata, i
contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti
mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione
delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di
lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore
in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante
l’accordo di cui al comma 2.
4. La
formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione
del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento
o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione
di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
5. L’addestramento
viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione
dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e
i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali
soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e
individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei
rischi;
d) individuazione
delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La
formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche
presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o nelle scuole edili,
ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
8. I soggetti di
cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi
appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori
incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono
ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo
46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.
81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
10. Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la
durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici
comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e)
valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività
di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La
durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione
adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata
non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione
dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante
l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto
della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della
lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze
acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al
presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in
quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del
libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto
ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Diritti
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore
che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore
che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare
il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza.
Art. 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Primo
soccorso
1. Il datore di
lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni
dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove
nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso
e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i
servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le
caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003,
n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
[…]
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Aggiorn. Primo Soccorso - Gruppo A, 6h [ID-26]
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Aggiorn. Primo Soccorso - Gruppo B-C, 4h [ID-27]
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per imprese di Gruppo B-C
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Aggiornamento Addetto antincendio - Livello 1 [ID-39A]
Addetti all'emergenza
ID.39A| Aggiornamento Addetto antincendio | Livello 1
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Ore didattiche: 2
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Aggiornamento Addetto antincendio Livello 2 [ID-40A]
Addetti all'emergenza
ID.40A| Corso Aggiornamento Addetto antincendio | Livello 2
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Modalità: in aula
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Aggiornamento Addetto antincendio Livello 3 [ID-41A]
Addetti all'emergenza
ID.41A| Aggiornamento Addetto antincendio - Livello 3
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Ore didattiche: 8
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Corso Addetto antincendio- Livello 1 [ID-39]
Addetti all'emergenza
ID.39| Corso Addetto antincendio - Livello 1
Ore didattiche: 4
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Ore didattiche: 4
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Corso Addetto antincendio Livello 2 [ID-40]
Addetti all'emergenza
ID.40| Corso Addetto antincendio - Livello 2
Ore didattiche: 8
Modalità: in aula
Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Ore didattiche: 8
Modalità: in aula
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Corso Addetto antincendio Livello 3 [ID-41]
Addetti all'emergenza
ID.41| Corso Addetto antincendio - Livello 3
Ore didattiche: 16
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Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
Ore didattiche: 16
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Primo Soccorso (aziende di Gruppo A 16h [ID-24]
Addetti all'emergenza
ID.24| Corso di Formazione per addetto Primo Soccorso
per imprese di Gruppo A
Ore didattiche: 16
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Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
per imprese di Gruppo A
Ore didattiche: 16
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Primo Soccorso (aziende di Gruppo B-C 12h [ID-25]
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per imprese di Gruppo B-C
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Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
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Discenti: Esperti del settore, iscritto nell'elenco dei formatori della Regione Sicilia
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